
Facendo seguito alle numerose comunicazioni in materia di formazione sulla sicurezza, si trasmettono in allegato le FAQ relative all’Accordo Stato-Regioni 2025.
Autore: Nicola Gargano
In considerazione dei numerosi quesiti interpretativi pervenuti alla Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, è stato istituito un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della medesima Direzione Generale, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni. Tale gruppo ha l’obiettivo di fornire i necessari chiarimenti, al fine di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni.
Con riserva di ulteriori approfondimenti, si segnalano di seguito le FAQ che, a una prima lettura, risultano particolarmente rilevanti per il settore edile.
Quesito n. 11
Quando entra in vigore l’Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025?
Risposta
Entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro ossia 19 maggio 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 20009 n.69. Infatti, l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 prevede, tra l’altro, che” A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
Quesito n. 12
Con riferimento al nuovo corso ad oggi denominato Caricatore Movimentazione Materiale, gli operatori che in precedenza conducevano queste attrezzature frequentavano il corso per Gru mobili o gru su autocarro o per escavatori con integrazione rispetto all’accessorio di presa comunemente detto. Tali percorsi formativi possono essere considerati validi?
Risposta
Con l’Accordo SR 59/2025 è stato introdotto il nuovo corso per addetti alla conduzione del Caricatore Movimentazione Materiale (CMM). In merito al riconoscimento della formazione pregressa, la parte VII dell’Accordo stabilisce che restano validi i percorsi formativi svolti in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, purché i contenuti siano conformi alle nuove disposizioni. Pertanto, i corsi già erogati per la conduzione dei CMM prima dell’entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025 possono essere riconosciuti se pienamente conformi ai requisiti attuali. In particolare, il credito formativo può essere riconosciuto solo per i corsi di abilitazione alla conduzione di gru mobili previsti dall’Accordo del 2012, qualora i contenuti coincidano con quelli richiesti dal nuovo Accordo. Non trova invece applicazione il riconoscimento per i corsi relativi a gru su autocarro o escavatori.
Quesito n. 41
Per chi è obbligatorio il modulo aggiuntivo “cantieri”?
Risposta
Il modulo aggiuntivo cantieri è previsto solo per Datori di Lavoro dell’impresa affidataria e dirigenti dell’impresa affidataria (ex art. 97 comma 3 ter del D.lgs. 81/2008), così come indicato dalla parte II punto 3 (datore di lavoro dell’impresa affidataria) e dalla parte II punto 2.3 (dirigente dell’impresa affidataria).
Quesito n. 42
È previsto un periodo transitorio per lo svolgimento del modulo aggiuntivo “cantieri”?
Risposta
L’articolo 97 comma 3 ter del D.lgs. 81/2008 prevede che i Datori di Lavoro o i Dirigenti dell’impresa affidataria abbiano una formazione adeguata. La finalità del percorso formativo dei moduli aggiuntivi “cantieri”, previsti dall'’Accordo, è fornire i contenuti e le durate del percorso formativo per l’adeguatezza prevista dal citato articolo 97. L'applicazione dei contenuti previsti dall'Accordo per il modulo aggiuntivo cantieri, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'art. 97 comma 3 . Nel caso in cui venga posto un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito una formazione "adeguata". Nel periodo transitorio trova comunque applicazione l'obbligo di cui all'art. 97 comma 3 ter indipendentemente dalla conformità del percorso ai contenuti dell’accordo. Trascorso il periodo transitorio di 24 mesi il percorso formativo, solo ai fini dell'adeguatezza, dovrà essere conforme ai contenuti previsti dall'Accordo.
Quesito n. 22
Col nuovo Accordo SR nella parte relativa alla formazione degli addetti all’utilizzo dell’escavatore è stata eliminata la distinzione tra escavatori con massa superiore ai 6000 Kg ed escavatori con massa inferiore presente nel precedente Accordo SR. Pertanto, per l’utilizzo di qualsiasi escavatore indipendentemente dalla massa l’operatore deve frequentare il corso di 10 ore. Precedentemente gli operatori addetti all’utilizzo di escavatori con massa inferiore a 6000 kg venivano comunque formati con corsi non normati dall’Accordo SR stato regioni e pertanto di durata e contenuti stabiliti da chi erogava la formazione a sensi dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08. Chi è in possesso di questa formazione come si deve comportare in questo momento? Deve rifare completamente la formazione da zero?
Risposta
In coerenza con la parte VII dell’Accordo SR 59/2025 – riconoscimento formazione pregressa degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 - sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo SR. I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, i cui contenuti siano conformi al presente Accordo SR, sono riconosciuti. Il punto 2 della Parte VII dell’Accordo prevede che, per alcune nuove attrezzature indicate nella Parte II (macchine agricole raccogli-frutta, caricatori per movimentazione materiali, carroponti), i corsi abilitanti devono essere frequentati e conclusi entro il termine dei 12 mesi.
Pertanto, per queste attrezzature l’abilitazione deve essere conseguita secondo le regole del nuovo Accordo SR 59/2025, anche nel periodo transitorio. Conseguentemente gli eventuali percorsi formativi riferiti alla abilitazione alla conduzione di escavatori già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025, ma non conformi all’Accordo SR del 22 febbraio 2012 non sono validi al fine del riconoscimento della formazione pregressa.
Nicola Gargano