
Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 è stata pubblicata la Legge 11 marzo 2026, n. 34, Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
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Autore: Teresa Giornale
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La legge, nel dare attuazione al modello previsto dall’art. 18 dello Statuto delle imprese, con gli artt. 10-12 del Capo III interviene sulla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non limitando il proprio ambito alle sole PMI.
Di seguito le principali novità.
Art. 11 – Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile
Si tratta della modifica di maggior spessore in materia di salute e sicurezza sul lavoro in quanto ridefinisce la portata degli obblighi di salute e sicurezza nel lavoro agile, richiesta espressamente da Confindustria al Governo ed ora attuata.
La nuova disposizione stabilisce che, quando il lavoro agile si svolge in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità — in particolare quelli relativi ai videoterminali — è assicurato mediante la consegna annuale al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto; resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore.
Art. 10 – I modelli semplificati di organizzazione e gestione
Anche in questo caso si tratta di una delle richieste che Confindustria ha fatto al Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che vede ora concreta attuazione, sia in tema di semplificazione del sistema disegnato dal Dlgs 231/2001 sia quanto al supporto nella elaborazione dei modelli per le PMI.
Art. 10 – Le modalità innovative dell’addestramento
Sempre all’art. 10, il legislatore integra il comma 5 dell’art. 37 del d.lgs. n. 81 del 2008 che descrive le modalità dell’addestramento, aggiungendo al testo vigente (come già modificato dal DL 146/2021) che gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.
Art. 10 – La formazione durante la cassa integrazione
Ancora in tema di formazione, Confindustria aveva proposto di formalizzare la legittimità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta durante i periodi di sospensione dell’attività lavorativa per ricorso agli ammortizzatori sociali.
L’articolo 10 introduce, tra i momenti nei quali è possibile erogare la formazione, i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 12 – Verifiche di attrezzature
L’art. 12 modifica l’allegato VII del d.lgs. n. 81 del 2008 e inserisce, dopo la voce relativa ai “ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato - verifica annuale”, una nuova voce concernente le “piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto - verifica triennale”.
La disposizione amplia dunque il catalogo delle attrezzature soggette a verifica periodica, prevedendo l’assoggettamento a controllo triennale di due tipologie di attrezzature (piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada) impiegate nelle operazioni in frutteto.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla nota di commento allegata.
Teresa Giornale